Utilizzo del green pass per attivita' sociali ed economiche
Pubblicato il 4 agosto 2021 • Emergenza
Pubblichiamo la nota integrativa relativa all'utilizzo del green pass per le attività economiche e sociali.
Dal 6 agosto 2021, in zona bianca l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Si tratta di:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto; eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale) e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Si rammenta che le certificazioni verdi COVID-19 sono le certificazioni che attestano una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Le disposizioni sopra indicate si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
Non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, dove è previsto l’utilizzo del greenpass, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga esclusivamente da parte di soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Dopo due violazioni di tale previsione, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
Alla verifica sono deputati:
- i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'apposito elenco disciplinato dall’art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare, nonché i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
La violazione delle disposizioni in materia di Impiego certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 bis è sanzionata con pena amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.